Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation under Art. 129 and Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Amine Zearati inadmissible due to a generic and indeterminate challenge regarding the lack of motivation in the lower court's judgment. The appellant argued that the appellate decision failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the reasoning violated Article 581, paragraph 1, letter c), as it lacked specific elements and logical correlation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or lack specific correlation with the contested decision, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEARATI AMINE nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Amine Zearati, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine mancata applicazione dell'art. 129, cod. proc. pen., è interamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è generico anche in quanto aspecifico, essendo privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026