Italian Court dismisses appeal as arguments merely reiterate lower court complaints without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning on legitimate impediment, fraud, and mitigating circumstances was illogical and contradictory. The court rejected these claims as mere repetitions of grievances already addressed and dismissed in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), d), b) c.p.p.; Art. 62, nr. 4 c.p.: Appeals based solely on reiterating complaints already decided by the appellate court without presenting new legal arguments or alternative interpretations of the facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHROUSSI SLIMAHAN nato a POPOLI il 05/05/1981 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Slimahan Mahroussi, ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, segnatamente: - il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c), in ordine al denegato riconoscimento della disciplina del legittimo impedimento di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.; - il secondo motivo, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606. Comma 1, lett. d), in ordine alla sussistenza del dolo di truffa; - il terzo motivo, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, nr. 4, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-7 della sentenza impugnata con riferimento alla prova del legittimo impedimento, pag. 9 e 10 con riguardo al dolo della truffa, nonché agli elementi sulla base dei quali si ritiene di poter escludere la speciale tenuità del danno), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026. ( Il Cons. est. Il Previdente re iuseppe Nicas Pilro Mes 'Agostini -75 FE