Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grievances and improper alternative reading of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Said Addagham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the reclassification of robbery, but the court found his arguments merely reiterated grievances already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court refused to entertain a new interpretation of the facts that would alter the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Appeals based on reiterative grievances or attempts to propose an alternative reading of the merits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAGHAM SAID nato il 23/03/1985 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Said Addagham, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al rigetto della richiesta di riqualificazione del reato di rapina aggravata, contestato al ricorrente, nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla mancanza di un preteso diritto, necessario, tuttavia, all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennai