Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4800/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative grievances and improper alternative reading of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Said Addagham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the reclassification of robbery, but the court found his arguments merely reiterated grievances already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court refused to entertain a new interpretation of the facts that would alter the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393 cod. pen.; Appeals based on reiterative grievances or attempts to propose an alternative reading of the merits are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative grievances inadmissible appeal robbery reclassification alternative reading court costs Cassa delle ammende violation of law rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 cod. pen.
art. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
pen.), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDAGHAM SAID nato il 23/03/1985 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Said Addagham, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al rigetto della richiesta di riqualificazione del reato di rapina aggravata, contestato al ricorrente, nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla mancanza di un preteso diritto, necessario, tuttavia, all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennai