Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise criminal law violations at appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Demis Di Colombi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground challenging the application of Articles 648 and 493-ter of the Penal Code was not properly raised as an appeal reason, violating procedural requirements. Additionally, the second ground regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure was rejected for being too generic and lacking specific elements necessary for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning was not previously deduced as a specific ground of appeal, or if the grounds are generic and do not specify the elements underlying the criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI DEMIS nato a UDINE il 13/04/1989 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Demis Di Colombi, ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per violazione del ne bis in idem sostanziale nell'applicazione contestuale degli artt. 648, 493-ter, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'applicazione dell'art. 129, cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che lo stesso motivo è generico anche perché non specifico in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27