Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating appellate arguments on generic mitigating circumstances and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on arguments already presented and rejected in the appellate court. The appellant claimed a violation of law regarding generic mitigating circumstances and excessive punishment, but these points were previously substantively addressed without logical flaws. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an unreviewable assessment of the merits rather than a legitimate challenge to legal validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected in the second instance judgment are inadmissible as they constitute a review of the merits rather than a challenge to legal validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMSMIEH MIRIAM nato a PARMA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Miriam Simsmieh, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito perché fondato su doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi per escludere l'applicazione dell'art. 62 -bis, cod. pen., nonché a quelli che fondano la commisurazione della pena base), risolvendosi in una valutazione attinente al merito non scrutinabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio