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Ordinanza — n. 4798/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating appellate arguments on generic mitigating circumstances and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4798/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on arguments already presented and rejected in the appellate court. The appellant claimed a violation of law regarding generic mitigating circumstances and excessive punishment, but these points were previously substantively addressed without logical flaws. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an unreviewable assessment of the merits rather than a legitimate challenge to legal validity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected in the second instance judgment are inadmissible as they constitute a review of the merits rather than a challenge to legal validity.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments generic mitigating circumstances excessive sentencing merits review legal validity appellate exhaustion attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
3-4 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi per escludere l'applicazione dell'art. 62 -bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nonché a quelli che fondano la commisurazione della pena base), risolvendosi in una valutazione attinente al merito non scrutinabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMSMIEH MIRIAM nato a PARMA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Miriam Simsmieh, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito perché fondato su doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi per escludere l'applicazione dell'art. 62 -bis, cod. pen., nonché a quelli che fondano la commisurazione della pena base), risolvendosi in una valutazione attinente al merito non scrutinabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio