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Ordinanza — n. 4797/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal liability and sentencing for lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4797/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cassandra Sain and Adam Neda inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a new trial regarding criminal liability and sentencing, claiming the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed on appeal and fell within the discretionary power of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 110, 640, 114 c.p.: Appeals alleging lack of reasoning or excessive punishment are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected on appeal or fall within the discretionary power of the trial judge.

Parole chiave

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criminal liability appeal lack of reasoning sentencing discretion inadmissible appeal Cassazione Roma adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 114 c.p.
pen., nonché il secondo motivo, che deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 114, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
con riferimento alla prima ricorrente, sono entrambi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
9 della sentenza impugnata), propongono valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e che, ove non esondino in forme di manifesta illogicità, non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAIN CASSANDRA nato a ROVERETO il 16/08/1998 NEDA ADAM nato a LUG03( ROMANIA) il 04/08/1996 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Cassandra Sain e Adam Neda, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 114, cod. pen. con riferimento alla prima ricorrente, sono entrambi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducono, entrambi, il vizio di carenza e illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'eccessività della pena, sono entrambi non consentiti e manifestamente infondati, giacché, censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuato dalla Corte d'appello alla luce della rilevanza delle condotte dei ricorrenti e del danno cagionato (si veda pag. 9 della sentenza impugnata), propongono valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e che, ove non esondino in forme di manifesta illogicità, non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27