Cassation appeal dismissed as reiterative of rejected arguments regarding non-convertibility of detention to fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Vecchi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vecchi argued that the Court of Appeal erred in refusing to convert his detention sentence into a pecuniary penalty, claiming a violation of law and lack of motivation. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already dismissed in the second instance, noting that the refusal was based on merit evaluations regarding recidivism and social danger which fall within the appellate judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already rejected in the appellate judgment without new legal arguments are inadmissible as they constitute mere repetition of merits evaluations belonging to the discretionary power of the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI ALBERTO nato a FERRARA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alberto Vecchi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesa con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla prognosi di recidività e alla pericolosità sociale del ricorrente, entrambe dedotte dai precedenti penali, poste a base della mancata conversione sanzionatoria), risolvendosi in valutazioni di merito che appartengono alla discrezionalità del giudice d'appello e che non sono scrutinabili in sede di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamenti illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2