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Ordinanza — n. 4796/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as reiterative of rejected arguments regarding non-convertibility of detention to fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alberto Vecchi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vecchi argued that the Court of Appeal erred in refusing to convert his detention sentence into a pecuniary penalty, claiming a violation of law and lack of motivation. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already dismissed in the second instance, noting that the refusal was based on merit evaluations regarding recidivism and social danger which fall within the appellate judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already rejected in the appellate judgment without new legal arguments are inadmissible as they constitute mere repetition of merits evaluations belonging to the discretionary power of the appellate judge.

Parole chiave

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reiterative appeal non-convertibility of detention pecuniary penalty appellate discretion inadmissible appeal commutazione della pena pecuniaria recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI ALBERTO nato a FERRARA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alberto Vecchi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesa con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla prognosi di recidività e alla pericolosità sociale del ricorrente, entrambe dedotte dai precedenti penali, poste a base della mancata conversione sanzionatoria), risolvendosi in valutazioni di merito che appartengono alla discrezionalità del giudice d'appello e che non sono scrutinabili in sede di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamenti illogici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2