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Ordinanza — n. 4795/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding scientific evidence and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4795/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of logical flaws in the lower court's assessment of scientific evidence and statutory aggravating factors. The appellant argued the trial court failed to properly evaluate technical data and misapplied criminal law provisions, but the court found these arguments merely reiterated complaints already dismissed on appeal. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment was logically sound and free from the alleged vices of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual findings or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning when the judgment is free from logical defects and properly applies the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation scientific evidence aggravating circumstances reiterative complaints reasonable doubt procedural preclusion criminal liability censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 628, second comma, n. 3, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e all'accertamento dell'uso della arma ad integrazione dell'aggravante contestata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CIRO nato a NAPOLI il 17/09/1992 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Pagano, letta la memoria dell'avv. Annalisa Calvano, difensore del Pagano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova scientifica posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della riconducibilità del reato al ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove vengono richiamati i plurimi riscontri effettuati sulla base degli esiti di distinti accertamenti tecnici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione della prova, nonché il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie e all'accertamento dell'uso della arma ad integrazione dell'aggravante contestata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla corretta applicazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" nella formulazione del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché denuncia vizi motivazionali che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale anzi impiega argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici suscettibili di censura in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec