Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding statutory mitigating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Palpon and Nobile inadmissible due to a generic lack of reasoning. The appellants argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, but the court found their complaints merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the arguments were not scrutinizable in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, secondo comma, cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on a generic lack of reasoning regarding a statutory mitigating circumstance is inadmissible if the lower court's decision adequately addresses the argument without logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALPON NATALINO nato a CAMPOSAMPIERO il 18/11/1957 NOBILE ANDREA nato a TRECENTA il 10/12/1977 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Natalino Palpon e di Andrea Nobile, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è generico perché meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattesa con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove si rileva che, stante la quantità ed il valore del materiale oggetto del reato, tutt'altro che esigui, non può trovare applicazione l'attenuante invocata), risolvendosi peraltro in valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 20