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Ordinanza — n. 4793/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective intent in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed generic and failed to address the core of the court's reasoning. The appellant argued the lower court erred on the company name used to prove subjective intent, but the court held that reviewing the justification is limited to checking for a logical argumentative structure rather than verifying factual accuracy. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the specific requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; The review of the court's justification is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, without the possibility of checking the correspondence of the reasoning to the procedural acquisitions.

Parole chiave

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lack of specific grounds subjective intent fraud logical argumentative structure procedural acquisitions inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMBILLASCHI GIANLUCA nato a MILANO il 22/06/1969 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Brambillaschi; lette le conclusioni dell'avv. Sonia Canevisio, difensore del Brambillaschi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., per aver ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato errando sulla denominazione della società di titolarità del ricorrente, denunciando l'illogicità della motivazione, è generico poiché non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione a sostegno della volontà fraudolenta e cioè l'avere rilasciato in pagamento un assegno su un conto ormai estinto perché intestato ad un'impresa dell'imputato, ormai cancellata;

Inoltre, il motivo non è consentito poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 ove si rileva il carattere tipicamente truffaldino della condotta del ricorrente, consistita nel fornire alla persona offesa un assegno spiccato su un conto ormai estinto ai fini di eludere il pagamento a titolo di corrispettivo per la cessione di quattro dispositivi cellulari) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; che il comportamento fraudolento e non meramente erroneo dell'imputato trova conferma nella condotta successiva del Brambillaschi, aliena da qualunque forma di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27