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Ordinanza — n. 4791/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic reiteration of previously rejected arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4791/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability and the qualification of facts under specific penal code articles. The court rejected these claims as generic reiterations of grievances already dismissed in the appellate judgment without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 474, secondo comma, cod. pen.; Art. 648, quarto comma, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal based solely on reiterative complaints of grievances already rejected in the appellate decision with logical arguments is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal reiterative grievances criminal liability qualification of facts inadmissible appeal penal code provisions court costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474, secondo comma, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelfettah Sadiq, ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per mancato riconoscimento dell'art.
Art. 49, secondo comma, cod. pen.
pen., per mancato riconoscimento dell'art. 49, secondo comma, cod. pen.; - il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art.
Art. 648, quarto comma, cod. pen.
pen.; - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt.
Art. 110, cod. pen.
Art. 473, cod. pen.
Art. 131-bis, cod. pen.
pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; sono generici perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; sono generici perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIQ ABDELFETTAH nato 11 18/11/1979 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelfettah Sadiq, ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: - il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per mancato riconoscimento dell'art. 49, secondo comma, cod. pen.; - il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, quarto comma, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 110, 473, cod. pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; sono generici perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, pertanto non censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si esclude l'applicabilità dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., stante la non immediata evidenza della falsificazione dei marchi, e si rileva la mancata prova della partecipazione del ricorrente contraffazione, per le modalità industriali della stessa che il predetto non poteva realizzare, nonché l'applicazione dell'art. 131-bi, cod. pen. per la non occasionalità dell'attività, la quantità della merce e dei marchi contraffatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27