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Ordinanza — n. 4790/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for robbery, citing lack of legal error and inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mehrez Jouini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for legal violations regarding the robbery charge and the denial of a mitigating circumstance, but the court found the lower court's reasoning logically sound and free of reviewable defects. Consequently, the court refused to re-examine the factual evidence, adhering to the principle that cassation reviews only the existence of a logical argumentative apparatus rather than the correspondence of reasoning to trial records.

Regesto Legislator

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Art. 628, secondo comma, cod. pen.; Art. 383 cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.: The Court of Cassation must limit its review to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the correspondence of the reasoning to the procedural acquisitions, thereby dismissing appeals based on alleged contradictions or illogicality in the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal logical argumentative apparatus robbery conviction mitigating circumstance denial cassation review limits rapina delitto tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 628, secondo comma, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mehrez Jouini, ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., e dell'art.
Art. 383 cod. proc. pen.
pen., e dell'art. 383 cod. proc. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mehrez Jouini, ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, cod.
Sentenza Corte Costituzionale n.86/2024
art. 383 cod. proc. pen
pen., e dell'art. 383 cod. proc. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MEHREZ (CUI 00HZQDI) nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mehrez Jouini, ritenuto che i tre i motivi di ricorso di seguito elencati: - Il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 383 cod. proc. pen.; - Il secondo, che deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - terzo, che deduce il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova della sottrazione e del successivo impossessamento della merce, quali elementi costitutivi della fattispecie di reato addebitata, oltre che generici perché reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese, sono anche manifestamente infondati poiché il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la sentenza impugnata motiva con argomentazioni esenti da vizi scrutinabili in sede di legittimità (si vedano pagg. 6-7 con riguardo alla prova del fatto di rapina e pagg. 7-8 relativamente all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in ragione della gravità del fatto complessivamente considerata), e considerato che la Corte ha comunque riconosciuto la sussistenza del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, valutando la complessiva azione posta in essere che in sé assorbiva anche la valutazione di lieve entità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il