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Ordinanza — n. 4789/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of interest due to manifestly unfounded claim regarding sentencing enhancement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Hamdi Ben Saad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in sentencing by failing to apply statutory enhancements for satellite crimes alongside the main robbery charge. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the lower court correctly focused on the most serious offense and thus the appeal lacked concrete interest.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded and lacks concrete interest.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete interest manifestly unfounded claim satellite crimes sentencing Court of Cassazione procedure modifica della sentenza aggravamento della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SAAD HAMDI (CUI 05KB136) nato il 13/05/1987 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hamdi Ben Saad; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, e il vizio di violazione di legge, in ordine all'aumento di pena per la ritenuta continuazione tra i reati contestati al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la pena è stata determinata dalla Corte di appello solo in relazione al più grave delitto di rapina e omettendo di applicare l'aumento sanzionatorio per i reati satellite; sicché la censura risulta priva di concreto interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026.