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Ordinanza — n. 4788/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as merely reiterative of rejected arguments and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4788/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Manuel Schein and Acuta Ramona Stancu inadmissible. The court determined that the grounds for appeal were merely repetitive of objections already rejected by the Court of Appeal regarding fraud charges and sentencing. Consequently, the court refused to re-evaluate the factual merits or the appropriateness of the sentence, ordering the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely reiterate objections already rejected by the appellate court without new arguments are inadmissible, and challenges to the appropriateness of the sentence that require a new factual evaluation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative grounds inadmissible appeal sentencing appropriateness fraud charges Court of Cassation sanzioni pecuniarie pene e misure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 640 c.p.
Art. 61, n. 5 c.p.
pen.; il secondo, all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n.
Art. 114 c.p.
pen.; il terzo, alla mancata concessione dell'art. 114, cod.
Art. 62, n. 4 c.p.
alla ricorrente Stancu; il quarto, alla mancata esclusione della contestata recidiva e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., nonché all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
pen., in ragione della rilevanza del contributo della ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHEIN MANUEL nato il 17/10/1995 STANCU ANCUTA RAMONA nato 1113/02/1999 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Manuel Schein e Acuta Ramona Stancu, ritenuto che i motivi di ricorso di seguito elencati, che deducono il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente: il primo, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen.; il secondo, all'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; il terzo, alla mancata concessione dell'art. 114, cod. pen. alla ricorrente Stancu; il quarto, alla mancata esclusione della contestata recidiva e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., nonché all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento alla credibilità della persona offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, nonché all'esclusione dell'applicazione dell'art. 114, cod. pen., in ragione della rilevanza del contributo della ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che, in particolare, i motivi inerenti il trattamento sanzionatorio devono ritenersi altresì manifestamente infondati, poiché censurano la motivazione che tuttavia non presenta vizi logici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento al nocumento patrimoniale patito dalla persona offesa e alla mancanza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento da porre alla base dell'attenuazione sanzionatoria), svolgendo valutazioni di merito che esulano dalla cognizione di questa Corte, dovendosi ritenere inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione);

A ciò si aggiunga che la pena è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, come rilevato in sentenza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,