Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Ambrosio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and a change in the attempted status, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific legal reasoning and constituted an impermissible alternative reading of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, co. 2 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal characterized by generic and repetitive complaints without specific legal argumentation or comparison with the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO LEONARDO nato a CAIVANO il 13/07/1963 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Ambrosio, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 628, co. 2, cod. pen., nel reato di cui all'art. 624, cod. pen., nonché nei termini di tentativo di rapina, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio