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Ordinanza — n. 4787/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4787/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Ambrosio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and a change in the attempted status, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific legal reasoning and constituted an impermissible alternative reading of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 628, co. 2 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal characterized by generic and repetitive complaints without specific legal argumentation or comparison with the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive complaints lack of reasoning attempted robbery court costs Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 628, co. 2 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Ambrosio, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 628, co.
Art. 624 cod. pen.
pen., nel reato di cui all'art. 624, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., nonché nei termini di tentativo di rapina, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
3 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO LEONARDO nato a CAIVANO il 13/07/1963 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Ambrosio, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 628, co. 2, cod. pen., nel reato di cui all'art. 624, cod. pen., nonché nei termini di tentativo di rapina, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio