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Ordinanza — n. 4786/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal liability and sentencing as merely reiterative of lower court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Stefano Indelicato and Yuri Piccolo inadmissible. The appellants argued for a retrial based on alleged violations of law regarding evidence, authorship, and sentencing, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected these claims because they were merely repetitive grievances already dismissed on appeal and sought an alternative factual reading prohibited at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: Appeals challenging criminal liability or sentencing based on alternative interpretations of evidence or new assessments of penalty congruity are inadmissible as they constitute prohibited re-litigation of issues already decided by the lower courts.

Parole chiave

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criminal liability appeal sentencing review prohibition reiterative grievances evidence interpretation Cassation preclusion truffa aggravata scemata imputabilità reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
Art. 131-bis c.p.
pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
6 della sentenza impugnata, e che nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INDELICATO STEFANO nato a BOLOGNA il 01/06/1993 PICCOLO YURI nato a BOLOGNA il 29/08/1984 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; 4.-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Stefano Indelicato e di Yuri Piccolo, letta la memoria depositata dall'avv. Giovanni Cerri, difensore dell'Indelicato e del Piccolo; ritenuto che tutti i motivi di ricorso di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61, n. 5 e 7, cod. pen., per travisamento delle prove a sostegno dell'accertamento del fatto; il secondo, che deduce il vizio di motivazione per mancata identificazione degli autori e mancato accertamento delle condotte al di là di ogni ragionevole dubbio; il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il quinto, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaurienti e prive di vizi logici (si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata, con riferimento alla responsabilità dei ricorrenti per le condotte truffaldine e, altresì, al trattamento sanzionatorio ritenuto congruo e non suscettibile di mitigazione) risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, precisamente, che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità proponendo una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che gli ultimi tre motivi, relativi al trattamento sanzionatorio, sono tutti manifestamente infondati, stante la correttezza e la logicità delle argomentazioni del giudice del merito, formulate in particolare a pag. 6 della sentenza impugnata, e che nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am