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Ordinanza — n. 4785/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defective waiver of appeal and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4785/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer signing the waiver lacked a special power of attorney. The appellant argued for reclassification of the crime from theft to aggravated theft and a lighter sentence, but the court found these arguments merely requested a different reading of existing evidence. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and the appeal failed on both procedural and substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the waiver of the appeal is defective due to lack of special power of attorney, and if the grounds of appeal merely request a different reading of the evidence without challenging the logical soundness of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal special power of attorney waiver of appeal lack of legal grounds defective procedural act tentata rapina furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito
Claudia Pezzoni, non essendo tale difensore provvisto della relativa procura speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBENGUE BAYE SALIOU nato il 02/03/2000 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Baye Saliou Mbengue, ritenuto che è inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta dall'avv. Claudia Pezzoni, non essendo tale difensore provvisto della relativa procura speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663-01), atteso che la procura in atti, rilasciata il 30/09/2024, non comprende il potere di rinunciare al ricorso; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione del fatto come furto anziché come rapina impropria e la mancata rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio in quando impedita dalla suddetta mancata riqualificazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sicché non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, la pag. pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della rapina impropria nel caso di spintonamento di un addetto a un punto vendita per cercare di allontanarsi e con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il suddetto reato di rapina impropria in senso favorevole, attesa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante delle lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, oltre all'esclusione della recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il