Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic procedural violation claim lacking specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Baranella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a procedural violation regarding the defendant's acquittal but failed to specify the legal error or factual basis required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claim for being too generic and lacking the necessary correlation between the challenged decision's reasoning and the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground alleging a violation of law is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism or allowing the appellate judge to identify the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARANELLA FABRIZIO nato a MILANO il 13/07/1981 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Baranella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale per mancato proscioglimento del ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì totalmente privo di specificità, in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 20