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Ordinanza — n. 4783/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of criminal law violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4783/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Zironi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zironi argued that the lower court violated criminal law regarding crimes under Articles 110, 648, and 474 of the Penal Code and failed to logically justify its liability declaration. The court rejected these claims, ruling that the appellate judge's reasoning was logically sound and free from legal defects, thus precluding the cassation court from re-evaluating the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's decision when the judgment is free from legal vices, rendering appeals based on alleged illogical reasoning or omitted motivation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal criminal law violation logical reasoning defect omitted motivation Cassation preclusion contraffazione di merci fatture fittizie procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRONI FABRIZIO nato a FERRARA il 06/03/1967 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Zironi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale, nonché il vizio di illogica e omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 110, 648 e 474 cod. pen., e che contesta la correttezza della dichiarazione di responsabilità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 genn