Italian Court dismisses appeals as generic reiterations of lower court arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ramona Ancuta Stancu and Schein Manuel inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for violation of law regarding criminal liability and excessive sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeals constituted an impermissible alternative reading of the merits rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must present new legal grounds or specific errors; generic reiterations of lower court reasoning are inadmissible as they amount to a prohibited re-litigation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANCU ANCUTA RAMONA nato il 13/02/1999 SCHEIN MANUEL nato il 17/10/1995 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Ramona Ancuta Stancu e di Schein Manuel, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640, cod. pen., nonché alla mancata applicazione dell'art. 62 -bis, cod. pen, e all'eccessiva onerosità della pena, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti, complete ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle prove a carico dei ricorrenti, tra le quali si richiamano la documentazione acquisita e le dichiarazioni dei numerosi testi escussi, e pag. 4, ove le attenuanti generiche vengono escluse sulla base di elementi ritenuti decisivi, quali l'entità del danno, la pregnanza del dolo, la non resipiscenza dei ricorrenti, dedotta altresì dal mancato risarcimento del danno, nonché i numerosi precedenti specifici degli stessi, commessi con contiguità rispetto al fatto oggetto di giudizio), risolvendosi, peraltro, in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2