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Ordinanza — n. 4780/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court grievances without specifying procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4780/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Salinardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought to reclassify robbery as attempted theft and robbery, and to recognize generic mitigating circumstances, but failed to specify the procedural vices required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these requests as mere repetitions of grievances already addressed and dismissed in the Court of Appeal's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal must specify the procedural vices; mere repetition of grievances already decided constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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reiterative grievances procedural vices inadmissible appeal robbery reclassification generic mitigating circumstances altri capi d'accusa furto di lieve entità rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
pen.; il terzo, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALINARDI ANDREA nato a MAGENTA il 03/10/1984 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Salinardi, ritenuto che tutti i motivi di ricorso che di seguito si richiamano: il primo, che chiede la riqualificazione del reato di rapina, addebitato al ricorrente, nei termini di tentativo di furto, senza tuttavia specificare il vizio in cui sarebbe incorsa la corte d'appello, come richiesto ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.; il secondo, che chiede la riqualificazione del reato di rapina consumata nei termini di tentativo di rapina, senza tuttavia specificare il vizio in cui sarebbe incorsa la corte d'appello, come richiesto ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.; il terzo, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla condotta di sottrazione, sufficiente a integrare la rapina, e alla congruità del trattamento sanzionatorio, dal quale viene esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del già avvenuto riconoscimento della mitigazione per lieve entità del fatto e del danno di speciale tenuità, non ulteriormente attenuabili in ragione delle non minimali lesioni cagionate alla persona offesa), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il