Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance judgment for manifestly unfounded and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Malena inadmissible, ruling that his three grounds were manifestly unfounded and repetitive of arguments already rejected in the second instance. Malena challenged the lower court's findings on criminal responsibility and the application of specific penal articles, while also attempting to rely on a document he failed to formally produce during prior proceedings. The court rejected the appeal because the arguments lacked novelty, were generic, and did not meet the strict admissibility thresholds required for this level of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals must be based on new, non-repetitive grounds; arguments already rejected in lower instances or lacking specific factual support are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALENA ANTONIO nato a CIRO MARINA il 01/05/1938 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Malena, ritenuto che i tre motivi di ricorso che qui si richiamano: il primo, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81, 633 e 639-bis cod. pen.: il secondo, che deduce il vizio di mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di mancanza assoluta della motivazione in relazione all'invocata esclusione della condizione a cui è stato subordinato il beneficio della pena sospesa, sono tutti non consentiti perché manifestamente infondati e altresì reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'infondatezza delle censure in punto di pena, stante l'apprezzabile gravità del fatto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che, quanto all'atto di divisione del 16/02/2001 che è stato allegato al ricorso, il ricorrente, da un lato, non adduce di averlo prodotto nel corso dei giudizi di merito (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01) e dall'altro lato - e in ogni caso - lo invoca in maniera del tutto generica, non avendo indicato perché, da esso, si dovrebbe ricavare che egli «non aveva all'epoca [...] alcun dominio sul fondo in questione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci