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Ordinanza — n. 4773/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for trial remittal due to failure to deposit required fine and court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4773/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for remittal of the trial inadmissible because the applicant failed to deposit the mandatory fine and associated court costs. Although the applicant argued for a judge recusal, the procedural defect regarding the financial deposit rendered the request void under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the motion and ordered the applicant to pay the specified sum to the fine collection fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; The request for remittal of the trial is inadmissible if the applicant fails to deposit the statutory fine and court costs as required by law.

Parole chiave

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remittal of trial procedural inadmissibility fine deposit requirement court costs payment Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025
con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche alle spese processuali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: VENTI VITTORIO ERNESTO nato a AVEZZANO il 19/04/1999 avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; RG 38846

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'istanza di rimessione del processo proposta da Vittorio Ernesto Venti personalmente; letta la pec inviata dall'istante il 24 novembre 2025, con allegati, in cui si ribadiscono le ragioni della rimessione del processo previa ricusazione della Giudice; ritenuta l'istanza inammissibile in quanto la richiesta di rimessione che ne costituisce l'oggetto non è stata depositata nelle forme previste dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche alle spese processuali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 37824 del 2025.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/