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Ordinanza — n. 4770/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to correct sentencing of multiple resistances under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4770/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bouamama Jamal inadmissible, confirming the lower courts' sentencing for multiple resistances. Both the first and second instance courts correctly applied Article 81 of the Penal Code to increase the penalty based on the plurality of resistances encountered. Consequently, the Court rejected the claim regarding the quantification of the continuation of the crime and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that a criminal appeal is inadmissible when the lower courts have correctly quantified the penalty based on the plurality of resistances, as the appellant's claim regarding the continuation of the crime lacks merit.

Parole chiave

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multiple resistances Art. 81 Penal Code continuation of crime inadmissible appeal sentencing quantification Criminal Procedure Cassa delle ammende opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
abbiano specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BotAnama Jamal avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 81 cod. pen
abbiano specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAMAMA JAMAL nato il 25/12/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 202/ RG. 26460

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di BotAnama Jamal avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce l'erronea quantificazione della continuazione nonostante sia la sentenza di primo grado (pag.

5) che quella di secondo grado (pag.

3) abbiano specificamente argomentato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., in ragione della pluralità di resistenze; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12