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Ordinanza — n. 4768/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and coherent lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4768/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Antonio Puppolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Puppolo argued the lower court erred in denying non-prosecution and sentencing, but the court found his arguments merely repetitive of the appellate decision. The court rejected the appeal because the grounds were generic, failed to address the lower court's coherent reasoning, and ignored the appellant's repeated violations of bail and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reiterative of those already disallowed by the court of appeal, provided the lower court's reasoning is coherent and the appellant fails to engage with it substantively.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments coherent reasoning procedural dismissal criminal appeal failure to engage aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
4_Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Puppolo avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPPOLO ANTONIO nato a POLLA il 19/06/1987 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 117/ RG 24594

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

4_Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Puppolo avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., sia in relazione all'elemento soggettivo e alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono generici e meramente reiterativo di quelli di appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag.

2) e con i quali il ricorrente non si misura in alcun modo, risultando che Puppolo non solo ha violato numerose volte, in un breve arco di tempo, la misura cautelare degli arresti domiciliari (si vedano gli accertamenti della videorsorveglianza), anche commettendo un furto, ma è gravato da numerosi precedenti di cui uno specifico. Inoltre, il trattamento sanzionatorio, nonostante la personalità e la condotta, risulta assai contenuto in quanto fissato nel minimo con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e limitati aumenti per la conitnuazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i