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Ordinanza — n. 4766/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4766/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4766/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MAURIZIO nato a LEGNANO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 109/RG 24568 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Albanese_avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per delitti in materia di stupefacenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4766/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare e ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non assumendo alcun rilievo l'avvenuta rinuncia.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro rinuncia al reddito spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE MAURIZIO nato a LEGNANO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 109/RG 24568

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Albanese_avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per delitti in materia di stupefacenti;

2. Dato atto che in data 27 ottobre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dalla procuratrice speciale dell'Albanese;

3. Ritenuto che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare e ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non assumendo alcun rilievo l'avvenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/