Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to style-only criticisms lacking substantive legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied on stylistic criticisms rather than substantive legal arguments. The appellant challenged a summary conviction for numerous tax violations, arguing the lower court failed to adequately motivate the sentence increases. The court rejected this, noting the original judgment explicitly detailed the extensive investigative evidence and specific quantification of penalties on page six.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based solely on stylistic criticisms or mere assertions without referencing the specific reasoning of the contested act are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRU' JIHED nato il 21/01/1985 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 100/RG 24541
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.3ihed Friji impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1-40);
2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 1-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno accertato i fatti, indicando l'imponente mole investigativa a carico dell'imputato (intercettazioni, anche con linguaggio esplicito, servizi di osservazione con indicazione di date, utenze, controlli e riconoscimenti fotografici degli acquirenti). Con riferimento alla censura sulla mancata motivazione degli aumenti operati in continuazione il ricorso non si confronta con la pag. 6 della sentenza impugnata che li ha quantificati nella misura di tre anni di reclusione ed € 10.000 di multa per oltre 40 episodi di cessioni accertate.
3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il