Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to style-based criticisms lacking substantive legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Insolia Kempes inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Kempes challenged a lower court conviction for drug trafficking, arguing the judgment relied on mere stylistic criticisms rather than substantive legal reasoning. The court rejected these arguments, noting that the appellate decision explicitly detailed facts and evidence while emphasizing the quantity of drugs and the location of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is based solely on stylistic criticisms that do not contain a congruent reference to the motivation of the contested act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA KEMPES nato a CHIETI il 29/05/1982 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 92/RG 24523
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Kempes Insolia impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di hashish e cocaina;
2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure espresse con mere clausole di stile che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 3 e 4 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati escludendo la destinazione all'uso personale e la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando, anche, ma non solo, il quantitativo, la diversa natura delle sostanze e soprattutto la consumazione del fatto all'interno del carcere;
3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1