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Ordinanza — n. 4761/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of discretionary review of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by denying generic mitigating circumstances, claiming this violated their rights. The court rejected this, ruling that such circumstances are discretionary judicial decisions not subject to appeal on general grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic mitigating circumstances are discretionary judicial acts, not rights of the accused, and thus appeals based solely on their denial are inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary judicial power inadmissible appeal criminal procedure law appeal against conviction evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva deduzione per spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE IONUT NICUSOR nato il 16/06/1992 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 90/ RG 24513

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ionut Gheorghe avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione non solo della personalità dell'imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell'assenza di elementi positivi da valutare, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 6-7) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il