Italian Court dismisses appeals as they fail to address specific grounds for deviation from sentencing limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Marco Mercuri and Isabella Di Mattia inadmissible. The court ruled that the appeals did not properly confront the specific reasons for the minimal deviation from the statutory sentencing limits detailed in the lower court's judgment. Consequently, the appeals were rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; Appeals must specifically address the reasons for deviation from sentencing limits; generic appeals failing to confront the specific grounds for deviation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCURI MARCO nato a CIVITANOVA MARCHE il 01/11/1974 DI MATTIA ISABELLA nato a TERAMO il 18/01/1993 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 89/Rg 24510
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell'interesse di Marco Mercuri e Isabella Di Mattia avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i ricorsi inammissibile perché non si confrontano con la sentenza impugnata che alle pagg. 4-5 dà specifico conto delle ragioni del discostamento, peraltro minimale, dal limite edittale valorizzando proprio la gravità dei fatti e i precedenti degli imputati; considerato che il motivo posto nel ricorso di Mercuri è non consentito perché non posto nell'atto di appello con riferimento al suo contributo (passivo o minimale) e comunque generico con riferimento al contenuto del manoscritto difensivo (non indicato) e irrilevante rispetto all'abuso di alcol rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglierf ersora Il Pre