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Ordinanza — n. 4758/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic arguments and failure to address statutory non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4758/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luca Schicchera inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive of those rejected at the appellate level. The court noted that the lower court correctly excluded the crime based on uncontested facts and denied the plea of non-prosecution due to lack of evidence regarding the duration of previous offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen. 2; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, merely reiterative of those already rejected, and fail to engage with the specific legal reasons provided by the court of appeal for excluding the cause of non-prosecution.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and repetitive arguments non-prosecution plea failure reiteration of appellate grounds procedural costs and fine uscita illegale dal paese aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen. 2
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHICCHERA LUCA nato a ANCONA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 84/ RG 24475

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Schicchera avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla sussistenza del fatto, sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente. In particolare, a pag. 5 si è esclusa con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato fuori da un bar con una persona così integrandosi il delitto. Con riferimento al secondo motivo il ricorrente non si misura in alcun modo con le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità relativa alla reiterazione del delitto con allontanamenti di cui non risulta la breve durata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il