Criminal appeal dismissed for genericity; court rejected vague challenge to evidence and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature, rejecting the claim that the lower court's reasoning was insufficient. The appellant argued for a reduction in the sentence based on generic mitigating circumstances, while the appellate court had explicitly detailed the evidence and explained the discretionary decision to deny such mitigation given the gravity of the drug offenses. The supreme court upheld the dismissal, ruling that the specific findings and reasoning in the abbreviated trial judgment precluded any valid ground for generic criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds, as the lower court's judgment must specifically address the evidence and reasoning, and sentencing discretion regarding mitigating circumstances is not subject to generic challenge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEW] PULLUMB nato il 12/08/1981 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 83/ RG 24452
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Neloj Pullumb avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti, deducendo motivazione apparente in ordine alle prove acquisite e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, alle pagg. 10-14 ha indicato puntualmente, per ogni capo di imputazione, le specifiche prove acquisite, a partire dal contenuto delle intercettazioni e dalle attività di perquisizione e sequestro a loro conferma, non posto in discussione dalla genericità del motivo. Con riguardo poi alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, parzialmente ridotto dalla Corte di merito, a pag. 15 viene espressamente indicata la ragione della sua quantificazione e l'implicita esclusione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti, che non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso