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Ordinanza — n. 4756/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated tax evasion due to lack of new arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of aggravated tax evasion. The appellant failed to introduce new arguments, merely reiterating the appellate court's reliance on the necessity defense which was already rejected. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments from the appellate decision without presenting new facts or legal grounds that could influence the judgment.

Parole chiave

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tax evasion appeal procedural inadmissibility reiteration of arguments aggravated offense tax penalty fund aiuto all'evasione di detenuti infrazione privilegiata evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIERO NICOLA nato a MATERA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 77/ RG 24416

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Casiero avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, nella forma aggravata dal nesso teleologico, nonostante l'inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. evidenziata dalla stessa Corte di merito 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è stato posto con l'atto di appello che ha solo evocato l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti non manifestamente illogici (pag.

2) e comunque, anche se minima, l'offensività della condotta illecita è stata accertata. Il secondo motivo di ricorso si limita a reiterare il contenuto dell'atto di appello senza alcun confronto con le sentenze di merito, soprattutto di quella di primo grado (pagg. 4-5) che nella descrizione del fatto hanno dato conto degli elementi costitutivi dell'aggravante teleologica anche rispetto ad un delitto dichiarato estinto per remissione di querela.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i