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Ordinanza — n. 4755/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it concerns sentencing calculation errors, not illegal penalties under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4755/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by four defendants inadmissible. The defendants argued that the lower court incorrectly calculated the sentence for continued external detention, claiming this constituted an illegal penalty. The court ruled that such errors in sentencing methodology fall outside the scope of admissible appeals for illegal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals challenging the calculation of sentences for continued external detention are inadmissible as they do not constitute a claim of illegal penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continued external detention sentencing calculation error illegal penalty claim Cassazione ordinanza sanzione sostitutiva aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con un unico ricorso gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile deducendo l'erronea determinazione della pena in ordine al calcolo per la continuazione esterna, e non già un'ipotesi di pena illegale nei termini indicati dalle Sezioni Unite sicchè la censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con un unico ricorso gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OURIDA ZAKARIA nato il 16/11/1995 OUAAZIZ SAID nato il 18/04/1994 AWAY GHLEM nato il 16/01/1997 KADDACHE ANAS nato il 09/08/1995 avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 74/ RG 24374

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico ricorso gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo l'erronea determinazione della pena in ordine al calcolo per la continuazione esterna, e non già un'ipotesi di pena illegale nei termini indicati dalle Sezioni Unite sicchè la censura non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del rièorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/