Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing mitigation under recidivism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kelvin Luciano Rosario inadmissible, confirming his conviction for illegal cocaine possession. The appellant argued that generic mitigating circumstances were improperly denied in favor of recidivism, but the court ruled these are discretionary, not a right. Consequently, the appeal failed because the appellate court applied mitigating factors in equivalence to the aggravating circumstance without specifying positive grounds or a regime of precedence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: Generic mitigating circumstances are not a right but a discretionary judicial power, and an appeal challenging their application fails when the appellate court applies them in equivalence to recidivism without stating positive justifications or a regime of precedence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KELVIN LUCIANO ROSARIO nato il 15/02/1978 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 65/ RG 24277
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Rosario Kelvin avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per illecita detenzione di cocaina, deducendo omessa applicazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che nella specie le ha peraltro applicate in regime di equivalenza con l'aggravante della recidiva senza che l'atto di appello specificasse né le ragioni positive che le legittimassero né che venissero concesse in regime di prevalenza.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19