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Ordinanza — n. 4751/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite confiscation article in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4751/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tomaj Ferdinand inadmissible because the petition failed to reference Article 85-bis of D.P.R. n. 309/1990, which governs the confiscation of assets. The lower court had ordered confiscation based on this specific provision, yet the appellant's arguments omitted any mention of the relevant statutory basis. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without addressing the specific legal grounds for the confiscation order.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a confiscation order must explicitly cite the specific article of the drug trafficking law authorizing the measure; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of assets drug trafficking law inadmissible appeal lack of motivation procedural requirement ammende per infrazione procedurale sviamento della giustizia condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
ritenuto il ricorso inammissibile perché non si misura con la motivazione che dà atto come la confisca fosse stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizioni sulla quale il ricorso omette qualsiasi riferimento.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMAJ FERDINAND (CUI 01XOJTG) nato il 24/04/1980 avverso la sentenza del 30/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 56/RG 24211

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ferdinand Tomaj impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata disposta la confisca del denaro per il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti per mancata motivazione in ordine al nesso pertinenziale;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché non si misura con la motivazione che dà atto come la confisca fosse stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, disposizioni sulla quale il ricorso omette qualsiasi riferimento.

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/20