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Ordinanza — n. 4750/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific reasoning on acquittal conditions under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Filippo Morgante's appeal against the GIP of Messina inadmissible due to a defect in reasoning. The appellant argued the judge failed to evaluate conditions for acquittal, citing generic cures that do not meet Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of acquittal is inadmissible if the lower court's reasoning is merely generic and fails to specifically address the conditions for acquittal as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning conditions for acquittal Code of Criminal Procedure procedural costs Fine Fund payment generic cures dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Filippo Morgante impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
art. 444 cod. proc. pen
Filippo Morgante impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE FILIPPO nato a MESSINA il 28/09/1977 avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 51/ RG 24166

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Filippo Morgante impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/202