Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic criticism of partial mental defect without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Barnaba inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes involving partial mental defect and the denial of generic mitigating circumstances based on his personality. The court rejected the appeal because it was too generic, lacking specific factual or legal elements to prove the partial defect was total or to justify the denial of mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 582-585 c.p.; Art. 337 c.p.; The appeal is inadmissible if it merely criticizes the application of a partial mental defect without adding specific elements to prove a total defect, and if it challenges the denial of generic mitigating circumstances without positive evidence of the defendant's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.45/Rg 24095
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Barnaba avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché generico limitandosi alla critica della sentenza impugnata per avere applicato il vizio parziale di mente e non anche il vizio totale di mente senza addurre alcun elemento, giuridico e di fatto, capace di superare gli argomenti contenuti alle pagine 2 e 3; altrettanto inammissibile è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato proprio sulla personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere (pag. 3 della sentenza di primo grado), cui deve aggiungersi che, come è noto, la loro applicazione non costituisce un diritto dell'imputato e richiede elementi positivi non addotti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera t nsora Il Presdent