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Ordinanza — n. 4748/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession due to inadmissible apodictic censure without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4748/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Danilo Pio Di Danato inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for drug possession, but the court found the arguments constituted mere stylistic censure lacking substantive legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be based on specific legal grounds rather than apodictic censure or mere stylistic objections without reference to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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drug possession conviction inadmissible appeal apodictic censure Article 616 procedure Cassation jurisdiction imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
ritenuti il ricorso inammissibile conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuti il ricorso inammissibile conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIDONATO DANILO PIO nato a CERIGNOLA il 12/01/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 42/RG 24085

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Danilo Pio Di Danato impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per detenzione di droga;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile e senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che, al contrario, ha menzionato gli elementi dell'arresto in flagranza.

3. ritenuti il ricorso inammissibile conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2