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Ordinanza — n. 4747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and lack of evidence for exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The court found the new ground regarding the exemption under Article 393-bis of the Penal Code was not properly connected to the original appeal and lacked specific evidence of arbitrariness. Furthermore, the court rejected arguments regarding mental incapacity and prescription, noting they were either already adjudicated or factually incorrect based on the appellate judgment date.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new grounds not connected to the original appeal or if the arguments presented are merely repetitive of those already rejected by the court of first instance without new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds exemption arbitrariness mental incapacity prescription period bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
a) il motivo relativo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
1 e 2; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
letto il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna di Giampaolo Parisi per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 393- bis cod. pen
a) il motivo relativo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
1 e 2; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GIAMPAOLO nato a MESAGNE il 13/03/1994 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 38/Rg 24052

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna di Giampaolo Parisi per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto:

a) il motivo relativo alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393- bis cod. pen. non solo risulta costituire un motivo nuovo perchè non connesso all'atto di impugnazione originario e non proposto con l'atto di appello, come evincibile sia dalla lettura di questo, ed enunciato solo in sede di conclusioni - peraltro non risultante dal verbale del 14 ottobre 2024 - così da essere inammissibile alla luce dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza, ma è stato solo genericamente invocato senza addurre alcun dato da cui evincere l'arbitrarietà della perquisizione eseguita dagli operanti, non valendo la circostanza che avesse dato esito negativo;

b) il motivo relativo alla sussistenza di un'incapacità totale di intendere di volere al momento del fatto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha richiamato le pagine 2-3 l'esito inequivoco della perizia rispetto alla quale non sono stati proposti elementi di segno contrario;

c) il motivo attinente all'intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto la sentenza di appello è stata emessa il 14 ottobre 2024 cioè prima della maturazione della prescrizione correttamente calcolata con riferimento ai termini di sospensione alle pagg. 1 e 2; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consiglierstnsora Il