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Ordinanza — n. 4746/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as inadmissible due to non-allowed grounds and lack of manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Claudio Giglio inadmissible, ordering him to pay court costs. The court ruled that the appellant's arguments were not permitted under the law for a legitimacy appeal and were merely repetitive of issues already resolved by the lower court. Consequently, the conviction for cocaine trafficking was upheld based on the quantity, quality, and location of the drugs found.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; appeals reiterating facts already decided by the lower court or relying on non-allowed grounds are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal legitimacy appeal grounds repetitive arguments Cassation procedure spese di esecuzione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO FRANCESCO CLAUDIO nato a CERIGNOLA il 23/12/1997 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.30/RG 24021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Claudio Giglio impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di 85,5grannmi di cocaina;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque non manifestamente infondati, in quanto reiterativi di censure già superate dalla Corte di merito che a pag. 1, pur sinteticamente attesa la doppia conforme, ha puntualmente escluso la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando il complessivo contesto a partire dal quantitativo, pari a circa 443 dosi, dalla qualità dello stupefacente e dal ritrovamento in auto in luogo distante dall'abitazione del ricorrente desumendo che il rischio fosse connesso ad un'attività continuativa di spaccio (Sez.4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706);

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali é della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/