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Ordinanza — n. 4744/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for marijuana cultivation as inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Avni Pervizi inadmissible, ordering him to pay court costs. The court rejected the defendant's arguments regarding the personal use of marijuana and the lack of commercial intent, finding them to be mere repetitions of facts already established in the lower court's judgment. Consequently, the conviction for drug cultivation and the recidivism findings were upheld without any modification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments; mere repetition of facts or re-reading of the lower court's reasoning constitutes inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility marijuana cultivation recidivism legal argumentation detenzione di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 16155 del 17/03/2021
2 e 3 della sentenza di primo grado) tutti indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti anche rispetto alle 9 piante idonee alla produzione della medesima sostanza (Sez.4, n. 16155 del 17/03/2021, Rv.281150).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERVIZI AVNI nato il 12/09/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 27/RG 23991

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avni Pervizi impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e coltivazione di marjuana;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 4 e 5 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati. Sulla base di argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità sono state superate le censure difensive escludendo sia che la destinazione dello stupefacente fosse per solo uso personale sia che avvenisse in modo occasionale valorizzando la suddivisione in dosi e la disponibilità di strumenti per la pesatura, la presenza di bustine vuote, barattoli in tutte le stanze della casa con sostanza stupefacente (pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado) tutti indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti anche rispetto alle 9 piante idonee alla produzione della medesima sostanza (Sez.4, n. 16155 del 17/03/2021, Rv.281150).

Le censure tendono anche ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede. Anche con riferimento al riconoscimento della recidiva la sentenza impugnata, con argomenti non illogici, contestati in modo apodittico, ha dato atto dei tre precedenti specifici del ricorrente del 2018, 2019 e 2020 e la sistematicità con cui ha commesso altri delitti.

3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d