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Ordinanza — n. 4743/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive due to lower court's explicit reasoning on charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4743/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed repetitive. The lower court had already explicitly detailed the factual and legal grounds for qualifying the defendant's conduct under Article 337 rather than Article 336 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that returning the case files to the public prosecutor was unnecessary, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 336, 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court has already expressly provided the necessary reasoning to justify its decision, rendering the appeal repetitive and superfluous.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissibility charge qualification resistance offense public prosecutor files violenza o minaccia contro le autorità ricusazione del pubblico ministero rielezione di pubblici dipendenti

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
337 e non dell'art. 336 cod. pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
337 e non dell'art. 336 cod. pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASOLI VALERIO nato a PESCARA il 15/08/2001 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 26/ RG. 23987

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio Cerasoli avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza impugnata a pagina 3 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in base ai quali la condotta minacciosa dell'imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 336 cod. pen., attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, così da non imporsi la restituzione degli atti al pubblico ministero, diversamente da quanto ritenuto dall'appallante e ribadito in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera esora Il Pr