Criminal appeal dismissed for generic grounds reiterating lower court's rejection of non-prosecution plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Memore inadmissible due to generic and merely repetitive grounds. The lower court had already logically excluded the plea of non-prosecution based on uncontested facts showing the defendant was found 200 meters from home in a field, incompatible with a fleeting escape. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal based on generic and repetitive arguments that fail to introduce new elements or challenge the factual basis of the lower court's decision is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMORE EMANUELE nato a AVERSA il 08/08/1982 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 23/ RG 23900
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Memore avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente. In particolare, alle pagg. 3 e 4 si è esclusa, con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato a 200 metri da casa, in un campo, non compatibile con un fugace allontanamento tale da integrare la causa di non punibilità.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/