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Ordinanza — n. 4739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of specific factual arguments against lower court's liability assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's request was rejected because it merely criticized the lower court's liability assessment in absolute terms without citing specific passages or providing logical arguments based on the evidence. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for a valid cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible for genericity if it limits itself to apodictic criticism of the lower court's evaluation of responsibility without referencing specific passages of the judgment supported by complete and logical arguments.

Parole chiave

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genericity appeal cassation inadmissibility liability assessment specific arguments required Article 616 c.p.p. concorso proprio altri capi d'accusa procedimento contraddittorio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Di Francesco avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO MATTIA nato a TERAMO il 08/08/1997 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 22 /Rg 23896

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Mattia Di Francesco avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità in quanto si limita a criticare in termini apodittici la valutazione di responsabilità della sentenza impugnata, senza alcun richiamo a specifici passaggi della sentenza fondati, invece, su prove acquisite e vagliate con argomenti completi e logici in ordine a tutti i profili (sulla presenza di più persone si vede a pagina tre); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/