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Ordinanza — n. 4736/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against marijuana cultivation conviction for exceeding personal use limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling it contained only repetitive arguments without new legal grounds. The defendant argued for personal use, but the court rejected this based on the quantity of plants, fertilizer, and evidence of commercial intent. Consequently, the original conviction for cultivation exceeding personal limits was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely repeat arguments already decided or lack congruent reference to the lower court's reasoning, and the court's assessment of facts regarding the scale of cultivation and commercial intent is not arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility marijuana cultivation limits personal use defense commercial intent evidence repetitive arguments inadmissible coltivazione di canapa traffico qualificato di stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO CHIARA nato a SAN GIORGIO DEL SANNIO il 23/10/1964 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 19/RG 23811

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chiara Fierro impugna la sentenza in epigrafe indicata che la ha condannata per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione e coltivazione di marjuana;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati rispetto alla riferibilità delle piante all'imputata. Inoltre, in base ad argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di legittimità sono state superate le censure difensive escludendo che la coltivazione fosse per solo uso personale e domestico valorizzando il numero di piante e di 5 barattoli di fertilizzante e la corrispondenza alla sostanza trovata in casa, indici rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti. Le censure tendono anche ad una rilettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede. Anche il profilo sanzionatorio, prossimo ai minimi di legge, è stato motivato in modo non illogico e rientrante nell'esercizio della discrezionalità.

3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19