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Ordinanza — n. 4735/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed reasons and mere style clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4735/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Nicolella inadmissible, ruling that his arguments were not permitted under the law in the final instance. The appellant's claims confused the issue of minor quantity with personal consumption and offered only apodictic censure of the lower court's reasoning without substantive legal grounds. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in the final instance must be based on specific legal grounds; mere style clauses or apodictic censure of factual findings without congruent reference to the act's motivation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal final instance apodictic censure mere style clauses procedural costs drug trafficking conditional suspension traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLELLA IVAN nato a BENEVENTO il 29/08/1993 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 18/RG 23809

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ivan Nicolella impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per due delitti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.);

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile che attengono a elementi di fatto e non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato. Infatti, con il primo motivo il ricorso confonde il tema della lieve entità, peraltro non posto nell'atto di appello, con quello del consumo personale, a fronte di una sentenza che ha ben spiegato i plurimi elementi di fatto sui quali ha fondato la destinazione allo spaccio dello stupefacente in possesso di Nicolella (pag. 4 della sentenza); con il secondo motivo, relativo al delitto di resistenza, non si è confrontato con la consolidata giurisprudenza in materia di fuga pericolosa con manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento ed ostacolando il concreto esercizio della pubblica funzione con pericolo anche per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019); con gli ultimi tre motivi si è limitato ad una contestazione apodittica sia dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, puntualmente argomentata a pagina 6 della sentenza proprio in ragione della pericolosità delle condotte contestate, sia del profilo sanzionatorio sul quale la sentenza impugnata a pagina 6 ha escluso vi fossero i presupposti per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 , cod. pen. e per la concessione della sospensione condizionale della pena di cui ha già beneficiato.

3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso