Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting claim regarding sentencing treatment and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court's sentencing treatment was flawed and questioned the application of recidivism based on prior criminal records. The court rejected these claims, noting that generic arguments regarding sentencing discretion and the absence of mitigating factors do not constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds rather than specific legal errors, as the court must address concrete violations of law rather than broad assertions about sentencing discretion or the existence of prior records.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTA ANTONIO LUIGI nato a VILLARICCA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 17/ RG 23806
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Luigi Perrotta avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna, deducendo vizio di motivazione per il trattamento sanzionatorio. • 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. In ordine all'applicazione della recidiva la sentenza impugnata ha menzionato «i numerosi precedenti penali» dell'imputato, di cui uno specifico, ritenendo la nuova violazione manifestazione di maggiore pericolosità. In ordine alle circostanze attenuanti generiche si ricorda che esse non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, che il provvedimento impugnato ha escluso con la corretta valorizzazione non solo della personalità dell'imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell'assenza di elementi positivi da valutare.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il