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Ordinanza — n. 4732/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance as facts are merely repetitive and sanctions are specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4732/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive factual contests rather than legal grounds. The appellant challenged the conviction for resistance and the specific sentencing, but the court found the facts did not allow for an alternative reconstruction of passive resistance. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal matters are inadmissible if they merely reproduce factual disputes without raising new legal issues or if the sentencing is specific and justified by the gravity of the offense and prior record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resistance passive reconstruction sentencing specificity repetitive factual arguments Cassation procedural rules reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 15/ RG. 23791

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Badr Lamani avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto della testimonianza dell'operante aggredito con uno spintine che esclude la ricostruzione alternativa della resistenza passiva (pag. 3); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio, quantificato quasi sui minimi di legge, sono generici ed aspecifici alla luce della gravità del fatto e dei precedenti del ricorrente che la sentenza ha doverosamente evidenziato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrentral pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera et17 pra Il Prelsid nte