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Ordinanza — n. 4731/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific reasoning regarding acquittal conditions under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Soragni inadmissible due to a defect in reasoning. The lower court failed to provide specific grounds for its acquittal decision under the conditions provisions, offering only generic cures that do not meet the requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of acquittal based on the defect of reasoning is inadmissible if the lower court's cures are too generic and fail to address the specific conditions for acquittal as required by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of reasoning conditions for acquittal generic cures procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Nicola SORAGNI impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, commi 1 e 4
art. 444 cod. proc. pen
Nicola SORAGNI impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORAGNI NICOLA nato a BARI il 02/05/1993 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 14/ RG 23786

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nicola SORAGNI impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2